Incentivi alle assunzioni
Aggiornato: giugno 2025
Contratto di apprendistato
Beneficiari: Possono stipulare contratti di apprendistato tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.
Agevolazioni contributive:
Riduzione retributiva oppure sotto-inquadramento: è possibile fissare la retribuzione in percentuale rispetto a quella corrispondente al livello da acquisire oppure l'apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello stabilito dal CCNL per le mansioni alle quali è finalizzato l'apprendistato.
Incentivi di natura fiscale: le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono deducibili dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Normativa: articolo 1, comma 773, legge n. 296/2006, articolo 43, d.lgs. n. 81/2015, articolo 32, comma 1, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, articolo 47, comma 7 del d.lgs 81/2015, Circolare INPS n. 70/2022, paragrafo 3, articolo 1, commi 106 e 108, legge n. 205/2017
Bonus contributivo per l'assunzione di persone fino a 29 anni d’età
Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei datori di lavoro domestico
Benefici contributivi: per l’assunzione di persone fino a 29 anni d’età (30 anni non compiuti) che non siano mai state occupate con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto lo sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, per un importo massimo di 3.000 euro all’anno per una durata complessiva di 36 mesi. Il beneficio della riduzione contributiva può essere attivato unicamente da datori di lavoro che operano nel settore privato e che nei sei mesi precedenti non abbiano effettuato licenziamenti individuali o collettivi. L’agevolazione non riguarda i pagamenti INAIL. Il beneficio spetta nel caso di assunzione di lavoratori con un contratto a tempo indeterminato oppure nel caso in cui un contratto a termine sia convertito in un contratto a tempo indeterminato.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100%, quando l’assunzione a tempo indeterminato riguarda giovani che, nei sei mesi precedenti, hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Normativa: articolo 1, commi 100 – 108 e 113 – 115 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 1-bis del decreto-legge n. 87/2018.
Assunzione di giovani genitori
Beneficiari: imprese private e cooperative (anche per l'assunzione di soci lavoratori), imprese sociali (d.lgs. n. 112/2017), studi professionali
Benefici contributivi: contribuzione pari a 5.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di persone con figli minorenni, iscritte nell’apposita banca dati dell’INPS; non devono avere ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e devono essere in possesso di un contratto atipico (lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente; lavoro ripartito, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa, attività lavorativa tramite presto) o, in alternativa, dello stato di disoccupazione. Il bonus di 5.000 euro per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata può essere concesso nel limite massimo di 5 assunzioni o trasformazioni per ogni datore di lavoro. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176 (DURC), della legge n. 296/2006, all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 d.lgs. n. 150/2015), al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013.
Normativa: decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù del 19 novembre 2010, circolare INPS n. 115 del 5 settembre 2011, interpello n. 16/2016
Contratto di apprendistato per lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità o l'indennità di disoccupazione NASPI e persone internate e detenute
Beneficiari: tutte le aziende, a condizione che l'assunzione non riguardi lavoratori collocati in mobilità o congedati in disoccupazione, nei sei mesi precedenti, da aziende che presentano assetti societari e proprietari coincidenti con quelli dell’azienda che assume.
Benefici contributivi: per tutti i rapporti di apprendistato instaurati da datori di lavoro con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è applicabile la contribuzione del 10% della retribuzione imponibile per un periodo massimo di 18 mesi. Il beneficio che scatta nell’ipotesi di una conversione a tempo indeterminato non si applica ai contratti di apprendistato con i lavoratori in mobilità.
Riduzione della retribuzione: per l’intera durata del contratto di apprendistato è prevista una riduzione della retribuzione come disciplinato dal contratto collettivo di riferimento.
Normativa: articolo 47, comma 4 d.lgs. n. 81/2015, e successive modifiche
Assunzione di persone che percepiscono l’indennità di disoccupazione (NASPI)
Beneficiari: tutti i datori di lavoro, anche le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex articolo 1, co. 3, legge n. 142/2001, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
Benefici contributivi: al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato e a tempo pieno lavoratori che fruiscono della NASPI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione spettante al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Le agevolazioni previste per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione sono applicabili anche nel settore agricolo. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176 (DURC), della legge 296 del 2006; all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo n. 150/2015 ed al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013.
Normativa: articolo 2, comma 10bis, legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche, articolo 24, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; articolo 7, comma 5, lettera b) decreto-legge n. 76 del 28.06.2013 convertito nella legge n. 99/2013, Circolare INPS 27 giugno 2014, n. 81; circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194.
Assunzione di percettori dell’“Assegno di inclusione” e del “Supporto per la formazione e il lavoro”
Beneficiari: datori di lavoro privati
Esonero contributivo: esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche mediante contratto di apprendistato o per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. L’esenzione è riconosciuta per il periodo massimo di 12 mesi e per l’importo massimo di 8.000 euro. Per il contratto di lavoro a tempo determinato, anche stagionale, l’incentivo è stabilito per un massimo di 12 mesi, nella misura del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per l’importo massimo di euro 4.000. Sono sempre esclusi dall’agevolazione i contributi dovuti all’INAIL.
Normativa: legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024)
Assunzione di lavoratori percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell’assegno di ricollocazione
Beneficiari: datori di lavoro privati
Benefici contributivi: esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo dell’importo pari a 4.030 euro su base annua. L'assegno può essere richiesto dal lavoratore entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione dove sono indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali interessati dagli esuberi di personale. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La durata dell’agevolazione è fissata a: 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori sei mesi.
Normativa: articolo 1, comma 136, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Reimpiego di dirigenti
Beneficiari: imprese fino a 250 dipendenti (compresi i consorzi).
Benefici contributivi: per l’assunzione di un dirigente privo di occupazione, anche con contratto a termine, è prevista una riduzione del 50% dei contributi per una durata non superiore a 12 mesi. È previsto inoltre uno sconto pari al 50% sul premio assicurativo INAIL dovuto per ciascun lavoratore in questione (per un periodo non superiore ai dodici mesi). Ai fini della corresponsione del beneficio è stata stipulata in provincia di Bolzano una convenzione tra la Ripartizione Servizio Mercato del lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti d’azienda.
Normativa: articolo 20, legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modifiche, circolare INPS n. 2/1997, messaggio INPS n. 23786/2005, circolare INAIL 10/1999, Convenzione provinciale del 21 dicembre 1998, per il sostegno alla piccola e media impresa attraverso l’inserimento di dirigenti.
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi
Beneficiari: tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro che non hanno proceduto a licenziamenti per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi o che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro per CIGS e che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, dipendenti da imprese che ne beneficiano da almeno 6 mesi.
Benefici contributivi: per ogni assunzione a tempo indeterminato e pieno la contribuzione è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi.
Benefici economici: l'assunzione a tempo indeterminato e pieno comporta la corresponsione di un contributo una tantum per 9 oppure 33 mesi (in base all’età del lavoratore). Il contributo ammonta al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore sino al nono mese. Qualora il lavoratore abbia superato il 50° anno di età il contributo ammonta al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore sino al 33° mese.
Normativa: articolo 4, comma 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 e successive modifiche, circolare INPS 23 gennaio 2007, n. 22, circolare INPS n. 12 dicembre 2012, n. 137.
Ultracinquantenni disoccupati più di 12 mesi
Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati
Benefici contributivi: riduzione contributiva del 50% per 12 mesi per l’assunzione a termine, riduzione contributiva del 50% per un totale di 18 mesi per la conversione a tempo indeterminato, riduzione contributiva del 50% per 18 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato. La riduzione del 50% si applica anche sul premio INAIL. Il beneficio del conguaglio contributivo può essere richiesto unicamente se il datore di lavoro può documentare la regolarità ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006 e il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e rispetto del regolamento UE n. 651/2014.
Le assunzioni così effettuate devono portare ad un incremento del numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Normativa: articolo 4, commi 4 sino ad 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013, circolare della Direzione Generale per la politica attiva e passiva del 25 luglio 2013, n. 34;
Lavoratori disabili
- Contributi per l'assunzione di persone con disabilità (dal 2025 diventano premi)
- Contributi per l'adattamento del posto di lavoro ai bisogni delle persone con disabilità
Persone con grave disabilità (Progetto “Plus +35”)
Beneficiari: enti pubblici provinciali dei seguenti comparti
- comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani, delle Comunità comprensoriali
- comparto del personale del Servizio sanitario provinciale
- comparto del personale dell’Istituto per l’edilizia sociale
- comparto del personale dell’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell’Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano
Incentivo: contributo forfetario annuale per la copertura delle spese per l’assunzione di persone con grave disabilità con i requisiti previsti dall’articolo 4 dell’allegato A della delibera della GP 1028/2023. L’assunzione deve avvenire con un contratto di almeno 15 ore di lavoro settimanali.
Normativa: legge provinciale del 14 luglio 2015, n. 7 e successive modifiche, delibera della Giunta provinciale n. 1028/2023
Detenuti ed internati
Beneficiari: le imprese che hanno stipulato un'apposita convenzione con le direzioni degli Istituti penitenziari ed assumano i lavoratori lì detenuti o internati.
Benefici contributivi: sgravio pari al 95% della contribuzione complessiva dovuta. Il beneficio viene concesso anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo (semilibertà o lavoro esterno). Qualora il detenuto o internato non abbia beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, gli sgravi si applicano anche per un periodo di 24 mesi successivi allo stato detentivo.
Riduzione retributiva: credito mensile d'imposta e sgravio contributivo pari a 520 euro per ogni lavoratore detenuto assunto in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per ogni persona in semilibertà il credito mensile d’imposta e sgravio contributivo e pari a 300 euro per ogni lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176 (DURC e rispetto CCNL e contratti regionali, territoriali o aziendali) della legge n. 296/2006 ed alla sufficiente capienza di risorse disponibili.
Normativa: articolo 3, legge n. 193/2000 e successive modifiche; circolare INPS n. 134/2002, D.M. 87/2002 e successive modifiche, risoluzione Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate 11 giugno 2002, n. 182/E, decreto del Ministero della Giustizia 24.07.2014 n. 148.
Cooperative sociali
Beneficiari: cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (le cosiddette cooperative sociali di tipo B) ed iscritte nel registro provinciale delle cooperative.
Benefici contributivi: sgravio totale degli oneri contributivi per l’assicurazione obbligatoria e previdenziale. Lo sgravio si applica anche per la quota a carico del lavoratore. Le aliquote complessive sono ridotte a zero ad eccezione delle assunzioni di detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno, per i quali l’ammontare della riduzione è prevista da un D.M. del Ministero di Giustizia di valenza biennale.
Normativa: art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche, circolare INPS n. 296/1992, interpello Ministero del Lavoro n. 4/2008;
Incentivi per l'assunzione di coltivatori diretti
Beneficiari: imprese e datori di lavoro di qualsiasi settore operanti in comuni montani (tutti i comuni della provincia di Bolzano sono considerati montani).
Benefici contributivi: l’assunzione a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti residenti in comuni montani ed iscritti negli elenchi di categoria prevede la totale esenzione contributiva, a condizione che il lavoratore risieda sul fondo e presti abitualmente opera manuale nell’azienda agricola.
Normativa: articolo 18, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, circolare INPS 16 maggio 1994, n. 154;
Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato (anche in somministrazione) di donne rientranti in particolari casistiche
Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati.
Benefici contributivi: riduzione dei contributi pari al 50% per i datori di lavoro che assumono donne prive di un impiego regolarmente retribuito, di una professione oppure impiegate in un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità occupazionale di genere. L’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Il datore di lavoro che chiede il beneficio deve documentare la regolarità contributiva (DURC, art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006, il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (Art. 31 del d.lgs. 150/2015) e dei regolamenti UE n. 1407/2013 e 1408/2013 sugli aiuti “de minimis”.
Normativa: articolo 4, commi 8 – 11, legge 28 giugno 2012, n. 92, Decreto interministeriale annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per la determinazione del tasso di disparità uomo-donna), Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111, Messaggio INPS n. 12212/2013, Messaggio INPS n. 6319/2014, Regolamento (UE) n. 651/2014;
Contratti a termine per la sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità/paternità
Beneficiari: datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti e aziende in cui operano lavoratori autonomi e che assumono personale a tempo determinato o utilizzano personale somministrato in sostituzione di personale in congedo di maternità, paternità o parentale e congedo per malattia del figlio.
Benefici contributivi: riduzione del 50% dei contributi e dei premi assicurativi INAIL a carico dell’azienda, fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dalla data di adozione o di affidamento. Il beneficio viene riconosciuto anche se viene utilizzato un lavoratore interinale. In questo caso l’impresa utilizzatrice recupera le somme corrispondenti allo sgravio dalla società di fornitura. La medesima agevolazione spetta, per un massimo di 12 mesi, anche per assunzioni in sostituzione di lavoratrici autonome.
Normativa: articolo 4, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche.
Riduzione dell'imposta sul reddito per ricercatori
Beneficiari: ricercatori o docenti presso centri di ricerca, in possesso di un dottorato di ricerca universitario che siano non occasionalmente residenti all’estero e che abbiano svolto attività di ricerca o docenza documentata per almeno due anni continuativi all’estero.
Agevolazione fiscale: se dette persone divengono fiscalmente residenti in Italia, sono imponibili solo per il 10% ai fini dell’Irpef, e non concorrono alla formazione del valore dell'Irap. Tale incentivo fiscale si applica per tre anni, purché rimanga la residenza fiscale nello Stato.
Normativa: articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Aiuti per l'assunzione di personale altamente qualificato
Beneficiari: Imprese che assumono personale altamente qualificato con un contratto subordinato. Per personale altamente qualificato si intende personale con laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, quali Architettura, Biologia, Biotecnologia, Chimica, Design, Farmacia, Fisica, Informatica, Ingegneria, Matematica, Scienze e tecnologie, Statistica. È considerato equivalente il dottorato di ricerca conseguito presso un'università italiana o presso un'università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. In entrambi i casi è necessaria un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni.
Contributo: per l'assunzione di personale altamente qualificato sono previsti aiuti fino al 50% del costo del personale in applicazione del regime di aiuti "de minimis".
Normativa: legge provinciale 13. dicembre 2006, n. 14, ente competente: Ufficio Innovazione e tecnologia, tel. 0471/413710.
Assunzione di donne disoccupate vittime di violenza
Beneficiari: datori di lavoro privati
Esonero contributivo: Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del d.l. n. 34/2020 (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Durata dell’esonero contributivo:
- 12 mesi dall’assunzione effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- proroga fino a 18 mesi, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
- 24 mesi, se l’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Normativa: articolo 1, commi 191 e 192, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)
Assunzioni a tempo indeterminato - maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione
Beneficiari: datori di lavoro privati, compresi i professionisti, attivi per 365 giorni al 31.12.2023
Agevolazione fiscale: se al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente, è prevista la deduzione dei costi del personale relativo ai neoassunti maggiorato del 20% (o del 30% per i soggetti svantaggiati)
Durata dell'agevolazione: per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024
Normativa: articolo 4, d.lgs. n. 216/2023, decreto MEF del 25.06.2024, articolo 1, commi 399-400 l. 207/2024
Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
Beneficiari: persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L’incentivo riguarda imprese con codici ATECO C – attività manifatturiere, D - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, E - fornitura di acqua; gestione di reti, F – costruzioni, M – attività professionali, scientifiche e tecniche, N – noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, R – attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, S – altre attività di servizi.
Agevolazione contributiva: per la durata massima di tre anni e non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e nel rispetto dele regole del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Erogazione di un contributo per l’attività: le imprese possono richiedere all’INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1986 (Testo Unico sull’imposta sui redditi).
Normativa: articolo 21, d.l. n. 60/2024 e Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 03/04/2025
Esonero contributivo parità di genere
Beneficiari: datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere
Agevolazione contributiva: esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all'art. 46 bis del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna)” (fino a esaurimento fondi).
Normativa: articolo 5 della L. n. 162/2021
Ultimo aggiornamento: 19/06/2025