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Patente a crediti

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR e l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non sono richiesti ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Da ultimo, il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello predisposto dall'INL (vedasi https://www.ispettorato.gov.it/2024/09/23/inl-circolare-n-4-del-23-settembre-2024-su-patente-a-crediti/ ), una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

La richiesta per il rilascio della patente a punti può essere presentata esclusivamente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Aspetti giuridici

Decreto del 18/09/2024 del Ministero del lavoro

Le indicazioni del decreto attuativo

Circolare n. 4/2024 del 23/09/2024

Istruzioni tecniche per l'utilizzo della piattaforma

Ultimo aggiornamento: 01/12/2025